Art. 4 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)
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[1]Condizioni tecniche e modalita' di costruzione.
[2]La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.
[3]La Societa' dovra' inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:
- a)larghezza della piattaforma stradale, m. 5;
- b)altezza della massicciata centimetri 45;
- c)larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie 3 metri, e 4 metri e centimetri 10 al livello della piattaforma stradale;
- d)dimensioni delle traverse, metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 24 di larghezza, centimetri 14 di altezza;
- e)armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio del peso di 36 chilogrammi a metro lineare e della lunghezza di metri 12, e con minuto materiale metallico del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario;
- f)larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti, 4 metri e 50 centimetri;
- g)larghezza minima delle gallerie a livello delle rotaie, 4 metri e 20 centimetri;
- h)altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie, 5 metri e 50 centimetri;
- i)nicchie in galleria da una sola parte, a distanza di metri 30, con marciapiede dalla parte delle nicchie;
- k)le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori saranno conformi ai moduli gia' presentati col progetto in data 1 maggio 1887 firmato dall'ingegnere Pessione, per la linea Ponte Santa Venere-Potenza;
- l)le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:
[4]per la linea Lecco-Colico:
[5]raggio minimo trecento metri.
[6]pendenza massima dieci per mille;
[7]per la linea Rocchetta Melfi-Gioia:
[8]raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima quindici per mille;
[9]per le linee Rocchetta Melfi-Potenza e Solmona-Isernia:
[10]raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima ventotto per mille;
[11]per la linea Barletta-Spinazzola:
[12]raggio minimo duecentocinquanta metri, pendenza massima quindici per mille, con facolta' alla Societa' di portarla al venti per mille tra Canosa e Spinazzola.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
