Art. 3 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)
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[1]Termini per l'apertura all'esercizio.
[2]I termini per dare eseguite ed armate le linee o i tronchi di linee, in modo da poter essere aperti con regolarita' e sicurezza al servizio dei viaggiatori e delle merci, sono stabiliti come appresso, con decorrenza dal giorno in cui sara' comunicata alla Societa' l'approvazione dei rispettivi piani e profili di esecuzione:
[3]2 anni per il tronco:
[4]Rocchetta Melfi-Rapolla;
[5]3 anni per i tronchi:
[6]Rocchetta Melfi-Rionero,
[7]Rapolla-Gioia del Colle e
[8]Solmona-Canzano;
[9]4 anni per il tronco:
[10]Lecco-Lierna;
[11]6 anni per il tronco:
[12]Lierna-Colico;
[13]8 anni per i tronchi:
[14]Rionero-Potenza e
[15]Canzano-Isernia.
[16]La linea da Barletta a Spinazzola sara' aperta all'esercizio allo spirare del termine di tre anni, dopo l'apertura dell'intera linea da Rocchetta a Gioia del Colle.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
