Art. 10 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)
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[1]Applicazione della sovvenzione.
[2]L'applicazione della sovvenzione di che al precedente articolo, alle linee, tronchi o tratti di linee, sara' fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:
- a)Se la linea, tronco o tratto di linea e' compresa fra due stazioni estreme, gia' esistenti, la lunghezza sara' misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime;
- b)Quando una delle stazioni di un tronco o tratto di linea diventa provvisoriamente stazione terminale, detta stazione sara' compresa nella misura per tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa;
- c)Nella misurazione definitiva di ciascuna linea da farsi dopo aperta interamente all' esercizio, la lunghezza sara' computata nel modo stabilito alla lettera a) del presente articolo.
[3]A favore della Societa' sara' ammessa una tolleranza del 3 per cento in piu' sulla lunghezza complessiva di metri 436,700, di cui all' articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Societa', come all'art 6; a condizione pero' che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del 6 per cento a quella per essa indicata nell'art. 2, eccetto la Rocchetta Melfi-Potenza che potra' eccedere fino a cinque chilometri la lunghezza stabilita nell'articolo medesimo.
[4]Il di piu', oltre il 3 per cento complessivo od oltre il 6 per cento per ciascuna linea, ferma l'eccezione di cui sopra, non sara' computato ne' per l'applicazione della suddetta sovvenzione, ne' per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo tanto di costruzione quanto di esercizio.
[5]I tronchi che fossero comuni fra due linee concesse con la presente Convenzione, o fra una di queste ed un'altra linea, dovranno essere a due binari.
[6]Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di otto (8) chilometri, si paghera' l'intiera sovvenzione stabilita secondo i casi dell'articolo 9 del presente contratto, e percio' nella misurazione i tronchi comuni saranno contati per la intera loro lunghezza, come se fossero due linee distinte ed imputate a ciascuna delle linee delle quali fanno parte.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
