Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1861 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sara' computata, a tenore del citato art. 24, la navigazione gia' fatta sui regii legni a quegli Impiegati, gia' appartenenti comunque all'Amministrazione militare marittima, i quali al giorno della promulgazione di questa legge si trovino in attivita' di servizio, anche presso le altre Amministrazioni dello Stato.
Testo in vigore dal 14 maggio 1861 al 16 dicembre 2009
