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[1]Gli articoli 3, 4, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 20 giugno 1851 sulle pensioni agli individui appartenenti ai Corpi della Regia Marina sono applicabili agli Impiegati del Commissariato di Marina, ed ai loro congiunti, quando si trovino nei casi rispettivamente in essi articoli contemplati per effetto di servizio a bordo dei regii legni.
[2]Uguale applicazione degli articoli succitati sara' fatta agli individui dell'Amministrazione centrale della Marina, i quali fossero in identiche condizioni.
Testo in vigore dal 14 maggio 1861 al 16 dicembre 2009
