Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le suddette strade passeranno a carico dell'Amministrazione dello Stato a datare dal 1° luglio 1870, e saranno ad esse applicate le disposizioni degli articoli 88 e 89 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, restando pero' a carico delle Provincie e dei Comuni il pagamento delle opere eseguite prima della consegna, comprese le indennita' per occupazioni ed espropriazioni.
Testo in vigore dal 15 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
