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[1]Con Decreti Reali sara' provveduto alla applicazione delle leggi e dei regolamenti doganali del Regno, ed a quant'altro occorre per l'attuazione dei nuovi depositi e della riesportazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino, addi' 4 agosto 1861.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]PIETRO BASTOGI.
Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
