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[1]La spesa relativa sara' imputata al capitolo 7° del bilancio del Ministero dell'Interno, per l'esercizio 1893-94, al quale sara' portato un aumento di L. 1022,15, da prelevarsi sul fondo di riserva per le spese impreviste.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Milano, addi' 6 maggio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Sidney Sonnino
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 28 maggio 1894 al 16 dicembre 2009
