Art. 2
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[1]La spesa relativa sara' imputata al capitolo 7 del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1893-94, al quale sara' portato un aumento di L. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Milano addi' 6 maggio 1894.
[3]UMBERTO.
[4]Sidney Sonnino.
[5]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 26 maggio 1894 al 16 dicembre 2009
