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[1]Le spese per la formazione e revisione degli elenchi per l'esecuzione della legge 4 luglio 1874, n. 2011, sono a carico dello Stato.
[2]Le spese di perizia per la vendita e tutte le altre che precedono questa, sono a carico dei comuni proprietarii.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 aprile 1886.
[5]UMBERTO.
[6]Depretis. Grimaldi. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 22 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
