Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non sono soggetti alle disposizioni della legge, di cui sopra, i terreni di montagna, quando siano mantenuti saldi, e non presentino pericolo di scoscendimento, frane o valanghe, e quando il loro rimboschimento non sia necessario per regolare il corso delle acque.
Testo in vigore dal 22 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
