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E' data facolta' al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di consentire ai comuni, udite le Deputazioni provinciali ed il Consiglio forestale, un nuovo termine, non eccedente dieci anni, per l'esecuzione dell'art. 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011.
Testo in vigore dal 22 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
