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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese, esposte, pei singoli capitoli nell'annessa tabella, pel complessivo ammontare di lire 231,143 71, delle quali lire 201,143 71 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 30,000 per spese facoltative.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 marzo 1888.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 4 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
