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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese in lire 1,108,474 47, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioe':
- a)L. 716,740 31, delle quali lire 170 31 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 716,570 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1886-87;
- b)L. 391,734 16 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio finanziario 1885-86 e precedenti.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 29 marzo 1888.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 5 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
