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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le Amministrazioni provinciali di Chieti, Massa Carrara e Vicenza sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti, inscritta nei loro rispettivi bilanci 1888, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:
[7]Chieti, in ragione di centesimi 68,061,252,257 per ogni lira d'imposta principale, col prodotto presuntivo di lire 797,000 00;
[8]Massa Carrara, in ragione di centesimi 91, col prodotto di lire 426,870 73;
[9]Vicenza, in ragione di centesimi 52, col prodotto presuntivo di lire 1,052,919 84.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 25 marzo 1888.
[12]UMBERTO.
[13]Crispi.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 7 aprile 1888 al 16 dicembre 2009
