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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato internazionale, unito alla presente legge, fra l'Impero Germanico, il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera, stipulato a Berna il 12 marzo 1878, per assicurare la costruzione della ferrovia del San Gottardo.
[8]Il Governo del Re ha pure facolta' di prender parte ad un Consorzio internazionale con la Svizzera per provvedere alla costruzione del tronco ferroviario Giubiasco-Lugano, entro un termine piu' ristretto di quello indicato nell'art. 3 del suddetto trattato e possibilmente nel tempo stesso in cui sara' aperta all'esercizio la linea principale Immensee-Pino.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 20 luglio 1879.
[11]UMBERTO.
[12]B. CAIROLI.
Testo in vigore dal 1 agosto 1879 al 22 agosto 1879
