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La perdita di una corrispondenza raccomandata gravata di assegno, e la perdita, l'avaria o la manomissione di una lettera assicurata gravata di assegno o di un pacco postale ordinario od assicurato, pure gravato di assegno, impegnano la responsabilita' del servizio postale nelle condizioni e nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno. Soltanto dopo la consegna dell'oggetto, l'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno e deve, in caso di reclamo, giustificare l'invio della somma dovuta al mittente dell'oggetto, salvo il prelevamento delle tasse e dei diritti autorizzati.

Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1899-03-02;65~art7 · fonte del testo

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