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Qualsiasi dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale del contenuto di una lettera assicurata o di un pacco postale assicurato, toglie al mittente ogni diritto ad indennita', senza pregiudizio dei procedimenti giudiziari che puo' comportare la legislazione italiana, e senza pregiudizio delle altre pene in cui il colpevole potesse essere incorso, giusta l'articolo 74 della suddetta legge postale (testo unico) e giusta il diritto comune.
Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025
