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[1]Al penultimo capoverso dell'articolo 40 della stessa legge postale (testo unico) sono sostituiti i due seguenti:
[2]«Salvo il caso di forza maggiore, quando una lettera contenente valori dichiarati e' stata perduta, manomessa od avariata, l'Amministrazione delle poste sara' tenuta ad una indennita' corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria, a meno che il danno sia stato causato da errore o negligenza del mittente, o provenga dalla natura dell'oggetto, e in ogni modo l'indennita' non potra' eccedere in nessun caso la somma dovuta.
[3]Al pagamento di tale indennita' e' estesa la disposizione dell'articolo precedente».
Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025
