Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Al penultimo capoverso dell'articolo 40 della stessa legge postale (testo unico) sono sostituiti i due seguenti:

[2]«Salvo il caso di forza maggiore, quando una lettera contenente valori dichiarati e' stata perduta, manomessa od avariata, l'Amministrazione delle poste sara' tenuta ad una indennita' corrispondente all'ammontare reale della perdita, della manomissione o dell'avaria, a meno che il danno sia stato causato da errore o negligenza del mittente, o provenga dalla natura dell'oggetto, e in ogni modo l'indennita' non potra' eccedere in nessun caso la somma dovuta.

[3]Al pagamento di tale indennita' e' estesa la disposizione dell'articolo precedente».

Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1899-03-02;65~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari