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[1]All'ultimo capoverso dell'articolo 39 della medesima legge postale (testo unico) e' sostituito il seguente:
[2]«Questo compenso e' dovuto, per regola, al mittente e soltanto in seguito a consenso, per iscritto, di esso, potra' essere corrisposto al destinatario. Il pagamento dovra' aver luogo non piu' tardi di un anno a decorrere dalla data della presentazione del reclamo».
Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025
