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[1]All'articolo 32 della legge postale (testo unico) del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª), e' sostituito il seguente:
[2]«Le stampe di qualunque specie, francate con tariffa ridotta, non debbono contenere alcuna lettera o annotazione manoscritta avente carattere di corrispondenza attuale o personale, e debbono essere condizionate in modo da rendere facile la verificazione, e giusta le norme e le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento previsto dall'articolo 80.
[3]«Salvo le eccezioni, pure da determinarsi esplicitamente nel Regolamento stesso, sono vietate le aggiunte a penna o mediante processi meccanici».
Testo in vigore dal 16 marzo 1899 al 9 maggio 2025
