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[1]L'annualita' da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione delle somme fornite a norma dell'articolo precedente e pel pagamento dei relativi interessi, nella ragione del 4 e 25 per cento, sara' iscritta per un periodo di anni 40 nel bilancio della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, a cominciare dall'esercizio 1903-1904.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Orlando.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1904 al 16 dicembre 2009
