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[1]Onde provvedere opportunamente all'applicazione della legge 13 novembre 1859 nei riguardi degli studenti che non avessero ancora ultimati i loro studi nelle Universita' di Padova e di Roma, il Ministro della Pubblica Istruzione, consultate le Facolta' delle Universita' stesse, coordinera' la distribuzione delle materie d'insegnamento e determinera' il numero degli anni di studi e la materia degli esami a cui gli studenti ed i laureandi dovranno assoggettarsi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Napoli, addi' 12 maggio 1872.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Correnti.
Testo in vigore dal 18 maggio 1872 al 16 dicembre 2009
