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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le amministrazioni provinciali di Potenza, Mantova, e Verona sono autorizzate ad eccedere, con la sovrimposta di tributi diretti inscritta nei rispettivi loro bilanci del 1888, il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nelle proporzioni seguenti:
[7]Potenza, in ragione di centesimi 86 per ogni lira d'imposta principale, col prodotto presuntivo di L. 2,008,792 13.
[8]Mantova, in ragione di centesimi 47,16861, col prodotto di L. 1,045,763 20.
[9]Verona, in ragione di centesimi 57, col prodotto presuntivo di L. 1,201,286 83.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 3 maggio 1888.
[12]UMBERTO.
[13]Crispi. A. Magliani.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 15 maggio 1888 al 16 dicembre 2009
