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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente, sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nella tabella medesima.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 maggio 1888.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi. A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 16 maggio 1888 al 16 dicembre 2009
