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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La facolta' scritta nel § 7 dell'articolo 24 della Legge 15 novembre 1859 sulla contabilita' generale dello Stato di procedere, senza formalita' d'incanti, agli acquisti di cavalli all'estero, viene estesa pure all'interno del Regno, dove potranno tali acquisti eseguirsi a trattativa privata o ad economia, previa quanto a quest'ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dall'articolo 23 di essa Legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dat. a Firenze addi' 21 maggio 1865.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[12]A. Petitti. D. Angioletti.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
