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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertita in legge, ed estesa a tutte le provincie del Regno, la disposizione del Regio decreto 17 ottobre 1869, n. 5342, relativa ai giorni festivi per gli effetti civili.
[8]Ai giorni festivi, di che nel decreto Reale suddetto, e' aggiunto il primo giorno dell'anno. 1
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data nel Real Castello di S. Anna (Valdieri), addi' 23 giugno 1874.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]G. Finali. P. O. Vigliani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1895, n. 401
1La L. 19 luglio 1895, n. 401 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ai giorni che dalla legge 23 giugno 1874, n. 1968, serie 2ª, sono dichiarati festivi per gli effetti civili, e' aggiunto il XX settembre".
Testo in vigore dal 3 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
