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[1]Le domande dei comuni, debitamente documentate, devono essere prodotte non piu' tardi del 31 ottobre Oltre ai documenti richiesti dalle vigenti disposizioni, devono essere uniti alle domande medesime gli altri documenti atti a comprovare che, tanto il ricavo dei nuovi mutui, quanto il risparmio derivante dalla trasformazione dei vecchi, saranno destinati alla dismissione di altri prestiti piu' onerosi, o alla esecuzione di lavori stradali e altre opere necessarie in dipendenza dei danni dell'uragano.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 aprile 1886.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 23 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
