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Alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, la Cassa dei Depositi e Prestiti e' inoltre autorizzata ad operare, con effetto dal 1° gennaio 1887, la trasformazione dei mutui gia' da essa accordati ai comuni di dette provincie danneggiati, per la parte non ancora estinta al 31 dicembre 1886.
Testo in vigore dal 23 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
