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[1]La tassa speciale di una lira per ogni tonnellata dovuta su tutti indistintamente gli zolfi anche non appartenenti alla Societa' anglo-siciliana, in sostituzione di ogni altra tassa, diretta ed indiretta, erariale e comunale sulla produzione e sul commercio dello zolfo, ferma restando l'imposta e la sovrimposta sui terreni, la tassa di registro sui trasferimenti delle zolfare, e sulla cessione, anche temporanea, del diritto di estrazione.
[2]La tassa speciale verra' riscossa all'uscita dello zolfo dall'isola, sia per l'estero, sia per le altre parti del Regno, a cominciare dal 1° settembre 1897. Il trasporto per mare dello zolfo, da un luogo all'altro della Sicilia, e' sottoposto a bolletta a cauzione e a certificato di scarico.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 luglio 1897.
[5]UMBERTO.
[6]BRANCA.
[7]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
