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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto 27 dicembre 1894, n. 570, con cui i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutatone delle prestazioni fondiarie perpetue, gia' prorogati con le leggi 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3ª), 24 dicembre 1891, n. 698, 25 dicembre 1892, n. 725 e 28 dicembre 1893, n. 680, furono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1895.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.

[9]UMBERTO.

[10]Calenda.

[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.

Testo in vigore dal 12 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1895-08-08;482~art1 · fonte del testo

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