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[1]L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passivita' di fabbricazione, sullo spirito di prima distillazione estratto dal vino, e' ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrera' in vigore la presente legge.
[2]Trascorso questo periodo rientrera' in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. decreto 29 agosto 1889.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
