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[1]E' concessa l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi destinati all'esportazione, senza sentire il Consiglio superiore del commercio, con la forma e nei modi che verranno determinati con decreto reale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1891.
[4]UMBERTO.
[5]G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
