Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I sottotenenti nominati in seguito al concorso di cui articolo precedente, verranno ammessi a frequentare i corsi biennali 1889-91 e 1890-92 nella Scuola d'applicazione d'Artiglieria e Genio.
[2]La loro anzianita', determinata dalla data del decreto nomina, verra' regolata in modo che gli ammessi per titoli precedano, per ordine di eta' tra loro, quelli ammessi per esame, i quali si succederanno per ordine di merito di esame.
[3]La loro promozione a tenente avverra' secondo le leggi in vigore, e ad essi sara' applicabile il disposto dell'art. 6 della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 marzo 1888.
[6]UMBERTO.
[7]E. Bertole-Ville.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
