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[1]Il Ministro della Guerra potra' aprire anche negli anni 1889 e 1890 analogo concorso, il quale pero' avra' luogo per titoli e per esami, cioe' vi saranno ammessi:
- a)per titoli, coloro che soddisfano alle condizioni richieste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;
- b)per esami, coloro che, soddisfacendo alle condizioni specificate nei commi a), b), c), d) dell'art. 2, supereranno un apposito esame sul calcolo infinitesimale, sulla meccanica razionale e sulla geometria descrittiva, in base a programmi da stabilirsi per decreto ministeriale.
[2]Questi nuovi concorrenti non dovranno avere compiuto il 26° anno rispettivamente al 1° gennaio dall'anno del concorso.
Testo in vigore dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
