Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:
- a)essere cittadini del Regno;
- b)aver compiuta l'eta' di anni 18 e non avere compiuto il 26° anno al 1° gennaio 1888;
- c)essere celibi, o vedovi senza prole, o se ammogliati avere obbedito alle prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393 (Serie 2ª), che regola i matrimonii degli ufficiali.
- d)soddisfare alle condizioni di moralita' ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge sul reclutamento del Regio esercito.
- e)soddisfare alle condizioni di studii determinate dall'art. 3.
Testo in vigore dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
