Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

  • a)essere cittadini del Regno;
  • b)aver compiuta l'eta' di anni 18 e non avere compiuto il 26° anno al 1° gennaio 1888;
  • c)essere celibi, o vedovi senza prole, o se ammogliati avere obbedito alle prescrizioni della legge 31 luglio 1871, n. 393 (Serie 2ª), che regola i matrimonii degli ufficiali.
  • d)soddisfare alle condizioni di moralita' ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge sul reclutamento del Regio esercito.
  • e)soddisfare alle condizioni di studii determinate dall'art. 3.

Testo in vigore dal 28 marzo 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-03-22;5281~art2 · fonte del testo

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