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Il pagamento del sussidio verra' fatto a rate e per somme non maggiori della meta' dell'importo dei lavori regolarmente compiuti e collaudati, mediante prelievo di altrettanta somma sul capitolo 122 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1888.89, e quelli corrispondenti dei successivi esercizi.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009
