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Le tasse da riscuotersi dall'uffizio di San Marino per la francatura delle corrispondenze destinate a paesi esteri al di la' del Regno d'Italia, e le tasse dal medesimo uffizio riscosse per le corrispondenze non franche originarie dei paesi esteri e di rette a San Marino, saranno quelle stesse che sono e che potranno in seguito essere determinate dalle tariffe in vigore nel Regno d'Italia per le corrispondenze da e per l'estero.
Testo in vigore dal 27 giugno 1877 al 9 maggio 2025
