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[1]E' mantenuto anche per il periodo dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, N. 5784.
[2]L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, e' mantenuto pel periodo suddetto limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, N. 3682, ed articolo 1 della legge 1° luglio 1887, numero 4665.
Testo in vigore dal 30 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
