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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a portare le seguenti somme in aumento al fondo stanziato nel capitolo n. 103 bis: Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1887-88:
- a)lire duecentotrentottomila (L. 238,000) da stornarsi dai capitoli n. 5 bis, 5 quater, 35 lettera D, 40 e 41 del predetto stato di previsione, nella misura indicata nell'annessa tabella;
- b)lire sessantaduemila (L. 62,000) da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, li 10 giugno 1888.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 11 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
