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[1]E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, l'autorizzazione data al Governo del Re coll'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, N. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile, pero' dopo esauriti i fondi assegnati ai capitoli 7 e 10 del presente stato di previsione, ed entro il limite delle somme stanziate ai capitoli 12, 14, 81, 83, 92, 126, 184, 202.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1888.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
