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[1]La detta Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);
- b)a far pagare le spese dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dello stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma e del fondo speciale, di cui sopra e' menzione, quelle descritte nell'elenco N. 3, annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco N. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il Culto potra', per lo stralcio dell'Asse ecclesiastico e pel fondo speciale di Roma, aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 19 giugno 1888.
[6]UMBERTO
[7]A. Magliani.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
