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[1]L'Amministrazione del Fondo per il Culto e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);
[2]Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 sono considerate spese obbligatorie d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il Culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.
Testo in vigore dal 26 giugno 1888 al 16 dicembre 2009
