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[1]I negozianti e commercianti giapponesi di ogni classe sono liberi di commerciare direttamente coi negozianti stranieri, senza intervento d'alcun Ufficiale del Governo, non solo ne' porti aperti del Giappone, ma in tutti i paesi esteri, ove sono autorizzati di portarsi, osservando i Regolamenti di cui all'art. 10 della presente Convenzione.
[2]Nei loro rapporti commerciali cogli stranieri i Giapponesi non saranno sottoposti a tasse piu' elevate di quelle che sono imposte ai negozianti indigeni nelle loro transazioni abituali. Il Governo giapponese dichiara inoltre che tutti i Daimios e le persone da essi impiegate sono libere, sottoponendosi alle medesime condizioni, di recarsi in tutti i paesi esteri, come nei porti aperti del Giappone, ove potranno commerciare cogli stranieri nel modo che ad essi piacera', senza intervento d'alcun Uffiziale giapponese, con che si sottomettano a' vigenti Regolamenti di polizia, ed al pagamento de' diritti stabiliti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
