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[1]Nel porto di Kanagawa (Yokohama) e nei porti di Nagasaki e di Hakodade, il Governo giapponese dovra' mettere a disposizione del commercio alcuni magazzini onde ricoverare, con esenzione di tasse, le mercanzie d'importazione, sulla domanda che gli sarebbe presentata dall'importatore. La custodia delle dette mercanzie spetta al Governo giapponese per la durata della loro stazione nei magazzini, i quali d'altronde saranno costrutti e disposti in maniera da poter essere assicurati dalle compagnie di assicurazione contro gli incendi.
[2]Quando gli importatori od i proprietari delle merci poste negli empori vorranno ritirarle, dovranno pagare le tasse fissate nella Tariffa, ma loro sara' facoltativo di riesportare le loro merci senza pagare alcun diritto.
[3]Rimane inteso che in ambi i casi il Governo giapponese prelevera' all'uscita di dette merci un diritto di sosta, che sara' fissato di comune accordo dalle Parti contraenti, al pari dei Regolamenti che reggeranno queste diverse operazioni.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
