Art. 11 (Convenzione)
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[1]Il Governo giapponese fara' stabilire i fari, i fuochi, i gavitelli o altri segnali che saranno necessari per rendere sicuro l'approdo ne' porti aperti del suo paese.
[2]Fatto a Yeddo l'anno di grazia mille ottocento sessantasei, corrispondente al sedicesimo giorno, settimo mese del secondo anno di Ke-ô (detto del Tigre).
[3](L. S.) V. Arminjon. (L. S.) Chibata Kiougano Kami. (L. S.) Asaïna Kaino Kami. (L. S.) Okigomi Tchouzaiemon.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
