Art. 10 (Convenzione)
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[1]Ogni suddito giapponese potra' in tutti i porti aperti del Giappone, ed in tutti i porti delle Potenze estere, imbarcare le sue merci a bordo di qualunque nave, appartenga questa a un suddito giapponese o ad un suddito delle Potenze firmatrici dei Trattati.
[2]Potra' inoltre recarsi all'estero per studiare o farvi commercio, alla condizione di munirsi d'un passaporto dalle Autorita' competenti, come e' determinato dal Proclama pubblicato a tale soggetto dal Governo giapponese in data 23 maggio 1866.
[3]I sudditi giapponesi potranno accettare ogni impiego a bordo delle navi appartenenti alle nazioni che hanno stipulato un Trattato col Giappone.
[4]E' pure concesso ai Giapponesi impiegati presso stranieri di intraprendere quel viaggio che stimeranno conveniente, dopo avere ottenuto un passaporto dal Governo col mezzo del Governatore del porto aperto.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
