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[1]In tutti i porti del Giappone aperti al commercio, gli Italiani avranno il diritto d'importare da' loro proprii paesi o da' porti stranieri, e di vendere, come pure di comperare e di esportare verso i loro proprii porti o quelli di altri paesi, ogni sorta di mercanzie che non siano di contrabbando. Essi non pagheranno che i diritti stipulati nella Tariffa annessa al presente Trattato, senza sopportare altro carico.

[2]Gli Italiani potranno liberamente comperare dai Giapponesi e vendere ad essi ogni sorta di articoli, senza intervento d'alcun Impiegato giapponese, sia nelle vendite e nelle compre, sia nei pagamenti da eseguirsi o da riceversi.

[3]Ogni Giapponese, senza distinzione, potra' comperare dagli Italiani mercanzie di qualunque sorta, conservarle, adoperarle e rivenderle.

Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4395~art8 · fonte del testo

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