Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]In tutti i porti del Giappone aperti al commercio, gli Italiani avranno il diritto d'importare da' loro proprii paesi o da' porti stranieri, e di vendere, come pure di comperare e di esportare verso i loro proprii porti o quelli di altri paesi, ogni sorta di mercanzie che non siano di contrabbando. Essi non pagheranno che i diritti stipulati nella Tariffa annessa al presente Trattato, senza sopportare altro carico.
[2]Gli Italiani potranno liberamente comperare dai Giapponesi e vendere ad essi ogni sorta di articoli, senza intervento d'alcun Impiegato giapponese, sia nelle vendite e nelle compre, sia nei pagamenti da eseguirsi o da riceversi.
[3]Ogni Giapponese, senza distinzione, potra' comperare dagli Italiani mercanzie di qualunque sorta, conservarle, adoperarle e rivenderle.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
