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[1]Ogni Giapponese che si rendesse colpevole di un atto criminale verso un Italiano, sara' arrestato dalle Autorita' giapponesi competenti e punito in conformita' delle Leggi del Giappone.

[2]Ogni Italiano che si rendesse colpevole di un crimine verso i Giapponesi, o verso i sudditi o cittadini di ogni altra nazione, sara' tradotto davanti al Console d'Italia, o davanti altro Potere giudiziario italiano competente, e sara' punito in conformita' delle Leggi del Regno d'Italia.

[3]La giustizia sara' da ambe le Parti amministrata equamente ed imparzialmente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-05-24;4395~art6 · fonte del testo

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