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[1]Tutte le discrepanze che potrebbero insorgere fra gli Italiani residenti nel Giappone, circa le loro proprieta' e le loro persone, saranno sottomesse alla giurisdizione delle Autorita' italiane costituite nel paese.
[2]Ogni Italiano che avesse a lagnarsi di un Giapponese, dovra' rivolgersi al Consolato d'Italia, ed esporvi il suo reclamo. Il Console esaminera' cio' che vi sara' di fondato, e procurera' appianare la vertenza amichevolmente.
[3]Del pari, ove un Giapponese avesse a lagnarsi di un Italiano, il Console d'Italia lo ascoltera' con interesse, e procurera' aggiustare la cosa per via amichevole.
[4]Se venissero ad insorgere difficolta', le quali non potessero essere per tal modo appianate dal Console, questi ricorrera' all'assistenza delle Autorita' giapponesi competenti, perche' d'accordo con esse possa prendere l'affare in serio esame e dargli equo scioglimento.
[5]Se qualche Giapponese venisse a non pagare quanto deve ad un Italiano, od a celarsi fraudevolmente per non adempiere ai suoi impegni, le Autorita' giapponesi competenti faranno tutto quanto da esse dipende per trarlo in giudizio ed ottenere da lui il pagamento del suo debito e dei danni fatti subire al suddito italiano. E se qualche Italiano si celasse fraudevolmente per non pagare i suoi debiti o per non adempiere a' suoi impegni verso un Giapponese, le Autorita' italiane faranno del pari tutto quanto da esse dipende per condurre il delinquente in giudizio ed obbligarlo a pagare quanto deve.
[6]Ne' le Autorita' italiane, ne' le giapponesi, saranno responsabili del pagamento de' debiti contratti dai loro nazionali rispettivi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1868 al 9 maggio 2025
